Comunione e separazione del beni tra coniugi

 

 

Matrimonio fa rima con patrimonio e comunione con confusione.  Sono solo due giochi di parole, ma sintetizzano con efficacia i due principali nodi con cui si scontra la “famiglia spa” nella sua organizzazione economica. Il primo è che la scelta di vivere ufficialmente in coppia ne prevede un’altra: quella del regime patrimoniale della famiglia. O, per essere più precisi, la vera scelta è quella di separare i beni tra i coniugi, perché se non si decide nulla a proposito, moglie e marito saranno in comunione dei beni (anche se resta la possibilità di cambiare idea in seguito).

Il secondo gioco di parole (comunione uguale confusione) fotografa un dato di fatto: mentre la separazione dei beni è (quasi) pari a un rapporto tra  estranei, in cui è semplicissimo dire cosa appartiene all’uno e cosa all’altro, nel regime di comunione può essere molto difficile stabilirlo con certezza. Ciò non significa, però, che la comunione sia da scartare, perché, come tutti sanno, protegge meglio il coniuge più debole, cioè quello meno ricco:  non solo nel caso in cui il matrimonio vada a monte (separazione legale o divorzio), ma anche in quello in cui uno dei due passi a miglior vita.

Queste premesse bastano per capire che nel dilemma comunione-separazione la vera cosa da chiarire è: “comunione dei beni, cos’è?” O, meglio, “quali beni sono in comunione?”, perché la separazione si definisce da sé.

Beni prima del matrimonio  I beni di cui ciascuno era proprietario prima del matrimonio restano suoi.  Lo sono anche i beni acquistati durante il matrimonio, ma con il denaro ricavato dalla vendita di un bene personale.

Problemi.  La prima affermazione pone una questione: “è sempre possibile dimostrare se un bene era proprio prima del matrimonio? Se si tratta di un immobile, di un auto o di un titolo azionario, certamente sì, perché esiste un ufficiale passaggio di proprietà. Se si tratta di un quadro, un mobile, un gioiello, si dovrà ricorrere a fotografie riprese nella casa da scalpo o nubile, o testimonianze (di chi ce l’ha venduto, di un amico), che possono essere contraddette con altre testimonianze compiacenti.

La seconda questione è ancor più spinosa: come è possibile dimostrare che i soldi che io, coniuge in comunione, utilizzo,. mi provengono da vendite di cose mie? Se manca questa prova, infatti, il bene acquistato è “presunto” in comunione. Sono in pochi che se ne preoccupano per tempo. Bisognerebbe che, se una persona acquista con beni personali un immobile, sia presente al rogito anche la moglie o al marito, e quest’ultimo riconosca l’esclusiva proprietà sulla casa. Oppure che sia il  titolo di stato, l’azione o l’obbligazione di proprietà “privata” venduto , che quello ricomprato con i proventi della vendita, stazionino in un portafoglio separato e intestato solo al coniuge interessato. Ma attenzione: quel particolare conto non deve essere rimpinguato con altro denaro nel corso del matrimonio, altrimenti la confusione ricomincia.

Beni avuti in eredità o donazione durante il matrimonio. Anch’essi sono esclusi dalla comunione, perché su suppone che chi ha lasciato l’eredità o fatto il dono abbia voluto beneficare solo uno dei due (altrimenti li avrebbe dati ad entrambi). Vale anche in questo caso il discorso che il ricavato dalla vendita di un bene donato o ereditato resta proprio, anche se reinvestito in un riacquisto durante il matrimonio.

Problemi. Un bene donato è, in teoria, facile da identificare, perché una donazione di grande valore andrebbe  fatta con atto notarile (anche se non sempre ciò accade). Accertare che un bene diverso da un immobile sia stato ereditato, invece, non è spesso facile, perché in questo caso non occorre fare la dichiarazione di successione. Valgono inoltre le stesse difficoltà per provare la  provenienza del ricavato della vendita del bene ereditato o avuto in dono che abbiamo elencato prima.

Beni di uso strettamente personale.  Sono quelli che servono strettamente a ciascuno (per esempio gli abiti , una borsetta o  un orologio).

Problemi. Possono sorgere per un oggetto personale di grande valore (per esempio un gioiello). Se vada visto più come investimento o come bene personale, va valutato caso per caso, anche a seconda del reddito familiare.

Beni strumentali alla professione . Sono quegli oggetti e quegli immobili che, per loro natura, sono destinati ad essere utilizzati per un’attività produttiva di reddito da uno dei due coniugi. Quindi, per esempio, i macchinari e i locali di una fabbrica, il computer e l’arredamento di un ufficio. Quel che può stupire è che essi sono del solo coniuge che li utilizza perfino quando sono stati acquistati con il denaro della comunione. A meno che, naturalmente, l’azienda appartenga ad entrambi.

Problemi. Le giustificazioni dell’attribuzione a un solo coniuge sono due. La prima è che la comunione così “finanzia” il coniuge che, con questi beni, produce un reddito utile alla coppia. La seconda è che così si garantiscono i creditori in caso di fallimento. Comunque sono intuibili i problemi che possono sorgere, nel caso in cui un coniuge faccia uso dissennato dei soldi familiari per investirli in attività poco solide. .Come vedremo, però, un parziale “correttivo” è posto dalle norme sulla comunione residuale.

Risarcimenti, pensioni d’invalidità. Sono strettamente personali,. perché tendono a coprire un danno subìto da uno solo dei due.

Problemi. I caso di contestazioni, va provata la proprietà esclusiva.

La comunione residuale.

Vi sono beni che appartengono a uno solo, ma in certe circostanze divengono di entrambi.

La principale è lo scioglimento della comunione. Esso accade in quattro casi:

1)             se dalla comunione si passa alla separazione dei beni (i coniugi cambiano idea);

2)             se c'è separazione legale (l'anticamera del divorzio);

3)             se uno dei due coniugi fallisce;

4)             se uno dei due coniugi muore.

Ecco cosa riguardano.

Guadagni da un’attività. I guadagni appartengono a chi li fa, che li può spendere liberamente anche per oggetti o attività privi di stretta utilità o senso (una collezione di farfalle, un viaggio alle Maldive, un vino pregiato, un’auto di lusso). Si può trattare dello stipendio, dei ricavi commerciali, del ricavo dalla locazione di un appartamento personale.

Resta comunque l’obbligo al mantenimento del coniuge e all’assistenza reciproca (valido del resto anche in caso di separazione di beni).

Però se i guadagni, invece di essere spesi, sono investiti, divengono parte della comunione. E’ il caso di quelli utilizzati per acquistare una prima o seconda casa, per ristrutturarla, per arredarla.

Beni strumentali all’attività aperta durante il matrimonio. Avevamo detto che sono di chi la gestisce. . Tuttavia, se la comunione si scioglie, i beni strumentali di un’azienda costituita dopo il matrimonio ritornano ad essere di entrambi.

Sviluppi di un attività di uno solo. Un’azienda o un’attività, anche se di proprietà e gestita da un solo coniuge,  può ingrandirsi durante il matrimonio in comunione (per esempio un negozio raddoppia le vetrine, una fabbrica i capannoni). Questo sviluppo (e solo questo)  appartiene entrambi. O meglio,  resta del solo coniuge che esercita l’attività, finché si è in comunione dei beni, ma passa a entrambi  in caso di scioglimento della comunione. Infatti la legge considera un apporto al miglioramento dell’attività anche l’attività della casalinga, che con il suo lavoro consente al marito di scrollarsi di dosso le grane della vita quotidiana (pulizia della casa, cura dei figli, cucina e via elencando). 

Problemi. La comunione residuale (più conosciuta con l’espressione latina “de residuo”)  è uno strumento che tenta di conciliare i bisogni del coniuge più debole con quelli del progresso economico. E ci riesce poco. Se i due sposi filano d’amore e d’accordo, non c’è ragione di ricorrervi. Se hanno gravi screzi, è ben chiaro che chi tiene ben saldo in pugno il timone di un’azienda o di un’attività ha mille e uno sistemi per far sparire tutti i soldi che vuole: se è il caso può anche far fallire un’attività per riaprirne un’altra dopo la separazione, con i soldi accumulati in un conto corrente secretato.

Comunione: il coniuge sopravvissuto è favorito.

Il codice civile detta regole ben precise sulle quote di eredità a cui si ha diritto, in caso di morte di uno dei nostri cari. Se non c’è testamento sono imposte certe quote, a favore soprattutto di moglie e figli. Ma anche se c’è testamento, i familiari più stretti possono comunque far valere il loro diritto a una certa parte dell’eredità (la legittima) , mentre chi è passato a miglior vita può decidere liberamente solo per il resto del suo patrimonio (la cosiddetta quota disponibile)

E’ però chiaro che un coniuge in comunione è privilegiato rispetto a uno in separazione dei beni, perché una fetta maggiore del patrimonio familiare è, in genere, considerata sua. 

Problemi In caso di comunione legale, i figli possono ereditare molto meno (cosa che può essere giusta o ingiusta, a seconda dei punti di vista). Comunque, date le difficoltà nell’identificare cosa era di un solo coniuge e cosa di tutti e due, crescono anche i motivi di contrasto e di cause legali tra gli eredi.

Altri regimi.

Pochi lo sanno, ma comunione e separazione dei beni non solo le uniche due alternative. La riforma del diritto di famiglia ne identifica altre due, la comunione convenzionale e il fondo patrimoniale. Se si guarda a quanti vi fanno ricorso (pochissimi), non varrebbe nemmeno la pena di specare fiato a proposito. Lo facciamo perché, invece, per molti sarebbero strumenti  davvero utili.

Comunione convenzionale.  E’ un po’ il “fai da te” del regime della famiglia, volto però a proteggere di più il coniuge economicamente debole. . In sostanza si può ampliare la comunione (per esempio ai beni ereditati o a quelli posseduti prima del matrimonio), con alcune eccezioni però: resta impossibile mettere in comunione i beni strettamente personali, quelli per l’esercizio dell’attività nonché i risarcimenti danni e le pensioni d’invalidità. Non è possibile nemmeno fissare quote interne alla comunione differenti (per esempio a uno il 40% e all’altro il 60%).

Fondo patrimoniale. Ha senso costituirlo solo quando uno dei due coniugi o entrambi hanno un’attività a rischio, di tipo commerciale o imprenditoriale. In sostanza nel fondo si fanno confluire dei beni volti a soddisfare i bisogni della famiglia, che restano inattaccabili dai creditori . Più esattamente, non dai creditori della famiglia stessa (per esempio una banca con cui si sia acceso un mutuo per acquistare una casa), ma dai creditori di un’attività produttiva in via di fallimento (particolarmente se si tratta di una ditta individuale o di una società di persone, come quella semplice, ad accomandita semplice, in nome collettivo, che sono le più attaccabili).

Il fondo dura fino a un eventuale divorzio o alla morte di uno dei coniugi (ma perdura comunque fino alla maggiore età di eventuali figli).

Accordi matrimoniali. Come si è tentato di spiegare, la comunione dei beni è un meccanismo complesso e che funziona piuttosto male: tant’è vero che la scelta della separazione va espandendosi via via in tutt’Italia, anche se un po’ più nel Nord e comunque nelle famiglie con redditi elevati. Quindi addolcire la scelta della separazione dei beni con accordi interni alla coppia che difendano efficacemente il coniuge svantaggiato sarebbe davvero l’ideale.

Si tratta di ripartire i patrimoni di ciascuno in misura più equa. Non mancano certo i modi per farlo. Per esempio, trasformando la casa singola in proprietà comune o l'impresa individuale in familiare o utilizzando l’opportunità che, da ottobre 2001, le donazioni pagano poco o nulla al Fisco. Qualche costo ci può essere (l’onorario di un notaio, il pagamento di imposte ipotecarie e catastali al trasferimento di immobili), ma il gioco può valere la candela.